- 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
- 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- 3. Gli organismi paritetici possono sopportare – Note errori all’Art. 51: la parola più corretta sembra essere “supportare”- le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. - 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- 5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
- 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
- 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
- 8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
CIRCOLARI
Circolare N. 20 del 2011 del 29/07/2011- Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.
Note all’Art. 51
Richiami all’Art. 51:
- Art. 2, co. 1, lett. v) – Art. 37, co. 7-bis – Art. 99, co. 3