Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  • 1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito
    produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
  • 2) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • 3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
  • 4) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
  • 5) Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di  contrattazione collettiva.
  • 6) L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
    determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 58 , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
  • 7) In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
    a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
    b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
    collettiva.
  • 8) Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
    sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni
    sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

INTERPELLI

  • INTERPELLO N. 16/2014 del 06/10/2014 – Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • INTERPELLO N. 17/2014 del 06/10/2014 – Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
  • INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.
  • PRECISAZIONI ALL’INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
  • INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016 – Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori